Un privato ha citato in giudizio i destinatari di un prestito fiduciario di 20.000 euro, versato tramite legali per l'acquisto di un usufrutto, chiedendone la restituzione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda, sostenendo che l'attore avesse agito come procuratore societario e che i convenuti non fossero i diretti riceventi della somma. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione rilevando una motivazione apparente. I giudici di merito non hanno infatti analizzato le prove documentali, come la quietanza di pagamento, che indicavano un versamento effettuato in proprio e 'in nome e per conto' dei convenuti, omettendo di spiegare il percorso logico che ha portato a escludere la titolarità del diritto.
Continua »