La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della rinuncia condizionata ai motivi di appello in una controversia relativa al pagamento di canoni per l'occupazione di aree lagunari. Un'amministrazione pubblica aveva impugnato una sentenza di primo grado che negava il credito per prescrizione e carenza di legittimazione. In appello, l'amministrazione aveva subordinato la rinuncia ad alcuni motivi all'accoglimento di una specifica censura. La Corte d'Appello, dichiarando inammissibile il primo motivo, aveva erroneamente ritenuto preclusi gli altri per via della rinuncia. La Suprema Corte ha cassato la decisione, stabilendo che se la condizione non si avvera (mancato accoglimento del motivo principale), il giudice deve esaminare le restanti doglianze non rinunciate in modo assoluto.
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