Un cittadino ha ottenuto dal Tribunale l'annullamento di un'ordinanza ingiunzione e di una cartella esattoriale emesse da un dipartimento di un Ente Pubblico Regionale. La sentenza di primo grado è stata notificata all'indirizzo PEC del dipartimento estratto dall'indice IPA. L'Ente Pubblico Regionale ha proposto appello oltre i trenta giorni, ritenendo la notifica invalida perché non effettuata al suo indirizzo principale presente nel registro RegIndE. La Corte d'Appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la notifica al dipartimento emittente, dotato di autonomia, è pienamente valida e fa decorrere il termine breve per impugnare. Di conseguenza, l'appello tardivo è nullo e il cittadino vince definitivamente la causa, con condanna dell'ente alle spese.
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