Una società di distribuzione carburanti ha richiesto il rimborso IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) indebitamente versata per gli anni 2019 e 2020, ritenendola contraria al diritto europeo. I giudici tributari di merito hanno accolto la domanda contro la Regione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribaltato la decisione rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Regione. La Corte ha chiarito che, nonostante il gettito dell'imposta sia destinato alle Regioni, l'accertamento e la riscossione spettano esclusivamente all'Agenzia delle Dogane. Di conseguenza, l'azione di rimborso IRBA doveva essere proposta unicamente contro l'Agenzia fiscale e non contro l'ente territoriale. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza di appello e rigettato la richiesta originaria del contribuente.
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