Una societa di ristorazione ha richiesto il rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, beneficiando delle agevolazioni per le vittime del terremoto in Sicilia del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la domanda fosse tardiva e che la societa, agendo come sostituto d'imposta, non avesse diritto al rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che il Rimborso imposte sisma 1990 spetta anche a chi ha gia pagato interamente i tributi. Inoltre, la Corte ha stabilito che sia il datore di lavoro (sostituto) sia il dipendente (sostituito) possono richiedere la restituzione e che l'istanza presentata nel 2007 e pienamente tempestiva, rispettando il termine biennale decorrente dalla legge di proroga del 2008.
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