Un'azienda venditrice spedisce beni industriali a un acquirente estero. La merce arriva danneggiata. L'azienda venditrice provvede a sostituire le parti rotte a proprie spese e poi chiede i danni al trasportatore. La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento, stabilendo un principio chiaro sulla legittimazione del mittente. Una volta che il destinatario prende in consegna la merce, anche se danneggiata, acquisisce tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Di conseguenza, solo il destinatario può chiedere i danni al vettore, mentre il mittente perde questo diritto. Il venditore, pur avendo subito il danno economico, non poteva più agire legalmente contro il trasportatore.
Continua »