Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI emesso direttamente da un Comune. Nel giudizio di primo grado è intervenuta la società concessionaria della riscossione. A seguito della vittoria del contribuente, solo la concessionaria ha proposto appello, mentre il Comune è rimasto inerte. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale del contribuente, ha stabilito che la concessionaria era priva di autonoma legittimazione ad agire per impugnare la sentenza, trattandosi di un intervento adesivo dipendente. Di conseguenza, l'appello della concessionaria è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di secondo grado è stata cassata senza rinvio, confermando la vittoria definitiva del contribuente.
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