Una erede agiva con un'azione di riduzione contro i coeredi, lamentando la lesione della sua quota di legittima. I tribunali di merito dichiaravano la sua domanda inammissibile per non aver allegato e imputato alla propria quota le donazioni ricevute dal defunto. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che l'omessa allegazione iniziale non preclude la domanda se gli elementi emergono nel corso del processo. Inoltre, ha stabilito che l'imputazione delle donazioni alla propria quota non è una condizione di ammissibilità dell'azione, ma un'operazione di calcolo che il giudice compie per verificare l'effettiva lesione. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello.
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