Durante una partita di calcio, un giocatore ha colpito al volto un avversario causandogli un trauma contusivo. L'autore del gesto ha invocato la legittima difesa, sostenendo di aver reagito a una precedente gomitata della vittima. I giudici di merito hanno condannato l'imputato per lesioni personali, escludendo l'esimente. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la legittima difesa richiede un pericolo attuale e imminente. Nel caso specifico, lo stacco temporale tra la prima provocazione e la reazione violenta esclude qualsiasi necessità difensiva, configurando invece una ritorsione dolosa non tutelata dalla legge. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e del risarcimento.
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