Un liquidatore, nominato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, si appropriava di oltre 800.000 euro destinati ai creditori. La Procura chiedeva il sequestro dei suoi beni, ma il Tribunale lo negava, escludendo che il liquidatore fosse un pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando la piena qualifica di pubblico ufficiale del liquidatore. Secondo la Corte, la sua funzione, sebbene inserita in un contesto anche negoziale, ha natura giurisdizionale perché opera sotto il controllo del giudice per tutelare interessi pubblici. Di conseguenza, l'appropriazione di fondi non è un reato comune, ma il più grave reato di peculato.
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