Il Guidatore, condannato per guida in stato di ebbrezza con sentenza di patteggiamento definitiva, ha ottenuto l'estinzione del reato e il dimezzamento a un anno della sospensione della patente grazie al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Successivamente, ha chiesto al giudice dell'esecuzione una ulteriore riduzione della sanzione, ritenendo eccessiva la durata originaria. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la sanzione originaria è coperta da giudicato e non può essere ridiscussa. Il giudice dell'esecuzione ha solo il potere vincolato di dimezzare la sanzione per via del lavoro di pubblica utilità, senza alcuna discrezionalità per ulteriori riduzioni. Di conseguenza, il Guidatore perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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