Un automobilista, fermato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,68 g/l dopo un incidente notturno, si è visto negare la sospensione condizionale della pena a causa di un precedente reato analogo, estinto grazie allo svolgimento positivo di lavori di pubblica utilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che un reato precedentemente estinto tramite lavori di pubblica utilità non costituisce un ostacolo per concedere la sospensione condizionale della pena in un successivo procedimento. Di conseguenza, accertata anche la scadenza dei termini temporali per giudicare il fatto, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per intervenuta prescrizione del reato.
Continua »