Una lavoratrice, impiegata come parte dei lavoratori socialmente utili presso un ente pubblico, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive per le ore prestate oltre il limite ordinario di venti ore settimanali. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per mancanza di prova sulle giornate di effettiva presenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che l'indennità integrativa spetta solo per i giorni di reale presenza in servizio. Spetta al lavoratore dimostrare con precisione le giornate in cui ha effettivamente svolto l'attività lavorativa eccedente, non essendo sufficiente una documentazione generica o una previsione astratta dell'orario di lavoro. Di conseguenza, la ricorrente perde la causa e deve farsi carico delle spese processuali.
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