Una società di factoring, non ottenendo il pagamento di crediti ceduti da un ente pubblico economico, otteneva decreti ingiuntivi. L'ente si opponeva eccependo l'inadempimento della società cedente. La società di factoring, nel giudizio di opposizione, introduceva una domanda nuova di risarcimento danni. La Corte d'Appello la riteneva inammissibile. La Cassazione, recependo un recente intervento delle Sezioni Unite, ha cassato la sentenza, affermando che la domanda nuova in opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile se introdotta con la comparsa di risposta e basata sullo stesso interesse della pretesa monitoria.
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