I Richiedenti hanno chiesto la restituzione del denaro sequestrato, pari a circa duecentocinquantaduemila euro, originariamente confiscato a un loro familiare. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, accertando che le somme appartenevano a soggetti terzi non identificati che le avevano affidate a un intermediario per trasferirle all'estero. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dei Richiedenti. I giudici di legittimità hanno chiarito che stabilire a chi appartenga effettivamente il denaro è una valutazione di fatto, che spetta solo ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione. Di conseguenza, i Richiedenti perdono definitivamente il diritto a riscuotere la somma e vengono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »