Un'impresa colpita dall'alluvione del 1994 chiedeva il rimborso dei premi assicurativi versati in eccesso all'INAIL, invocando la riduzione al dieci per cento prevista dalla legge. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ordinando la restituzione di quanto già percepito. I giudici hanno accertato che l'impresa aveva già ottenuto altri indennizzi e finanziamenti agevolati, superando la soglia massima consentita ed escludendo il diritto a ulteriori agevolazioni per evitare una sovracompensazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che i finanziamenti a tasso agevolato costituiscono un vantaggio economico da calcolare nel cumulo dei benefici. Di conseguenza, le agevolazioni che superano il danno effettivo si configurano come aiuti di Stato incompatibili con il mercato europeo e devono essere restituite.
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