Un risparmiatore ha richiesto il pagamento degli interessi originari su otto buoni postali fruttiferi. L'ente emittente si è opposto, applicando i tassi ridotti da un decreto ministeriale del 1986. La Corte d'Appello ha dato ragione all'ente, ritenendo irrilevante la mancata esposizione delle nuove tabelle negli uffici postali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del risparmiatore. I giudici hanno stabilito che la variazione dei tassi tramite decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si inserisce automaticamente nel contratto. La mancata disponibilità delle tabelle informative cartacee non blocca la riduzione degli interessi, poiché la pubblicazione ufficiale garantisce la conoscibilità legale della modifica. Vince l'ente emittente, mentre il risparmiatore perde il diritto ai maggiori interessi e deve pagare le spese processuali.
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