Un architetto ha richiesto il pagamento per la progettazione di due edifici a due proprietari terrieri. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha dato ragione al professionista basando la sua decisione sulla prova presuntiva derivante dalla firma dei proprietari sui progetti. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la sola firma non costituisce un indizio sufficientemente grave, preciso e concordante per dimostrare l'esistenza di un contratto d'opera professionale, specialmente in presenza di altri elementi che suggeriscono un diverso accordo. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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