Un soggetto, condannato in primo grado per appropriazione indebita ai danni di una persona fragile, ottiene in appello la dichiarazione di prescrizione del reato. Tuttavia, la Corte d'Appello conferma la sua condanna al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13939/2024, dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, chiarendo che, in caso di prescrizione reato, il giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere solo sugli effetti civili, valutando i fatti secondo i canoni dell'illecito civile e non più penale.
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