Un Lavoratore ha tentato la revocazione confisca di prevenzione sui suoi beni, precedentemente disposta con decreto irrevocabile. La Corte d'Appello ha respinto la sua istanza. Il Lavoratore ha poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che non fossero state considerate nuove prove decisive, come agende e dichiarazioni difensive, e la sua assoluzione in un distinto procedimento per associazione mafiosa. Ha anche contestato la legittimità della trattazione scritta del ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che le prove addotte non erano idonee a modificare la confisca e che la trattazione scritta era conforme alla legge.
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