Una società fornitrice di prodotti agricoli ha appellato una sentenza che aveva ridotto il suo credito a causa del disconoscimento delle firme su diverse bolle di consegna da parte del cliente. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prova della consegna della merce non è vincolata alla sola prova documentale. Ammettendo la prova testimoniale, che ha confermato le forniture, la Corte ha affermato il principio della libertà dei mezzi probatori in materia, condannando il debitore al pagamento dell'intero importo.
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