Un professionista ha contestato vari estratti di ruolo relativi a debiti contributivi previdenziali, lamentando la mancata o irregolare notifica cartella di pagamento e disconoscendo le copie delle relate prodotte dal concessionario. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione, accertando la validità delle copie chiare e leggibili fornite dall'ente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che il semplice disconoscimento di una fotocopia non impone l'istanza di verificazione, poiché il giudice può valutarne la conformità secondo il prudente apprezzamento. Inoltre, per contestare la firma sulla ricevuta postale serve la querela di falso, mentre gli atti via PEC non richiedono necessariamente la firma digitale. Il debitore è stato condannato alle spese di giudizio.
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