La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imprenditore operante nel settore del commercio di rottami, accusato di deposito incontrollato di rifiuti. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come abbandono di rifiuti, reato istantaneo ormai prescritto. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che la sistematica accumulazione di materiali legata all'attività d'impresa configura un deposito incontrollato, fattispecie di natura permanente. Tale natura impedisce il decorso della prescrizione finché i rifiuti non vengono rimossi o smaltiti. La Corte ha inoltre escluso violazioni procedurali relative alla riqualificazione giuridica del fatto, ritenendo che l'imputato avesse avuto piena possibilità di difendersi.
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