Un Contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria e gli atti tributari collegati, come la cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il suo appello, confermando la decisione precedente. Il Contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sentenza d'appello presentava una motivazione apparente, cioè non spiegava in modo adeguato le ragioni del rigetto, limitandosi a un generico rinvio alla sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la sentenza d'appello era viziata da motivazione apparente perché non aveva esaminato specificamente i motivi di impugnazione relativi agli atti presupposti dell'iscrizione ipotecaria. La Corte ha quindi annullato la decisione e rinviato il caso alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
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