Una società impugna una cartella di pagamento, emessa dopo la sua decadenza da un piano di rateazione. Lamenta diversi vizi, tra cui la mancata attivazione del contraddittorio e un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante sulla motivazione della cartella di pagamento. Per i debiti derivanti da controlli automatizzati, non è necessario un contraddittorio preventivo prima della cartella che segue la decadenza dalla rateazione. Inoltre, la motivazione è adeguata se indica gli elementi essenziali per comprendere la pretesa, senza dover esplicitare ogni dettaglio del calcolo degli interessi. La Corte ha anche chiarito che il decesso del responsabile del procedimento, avvenuto dopo l'emissione della cartella ma prima della notifica, non ne causa la nullità. L'Azienda ha perso la causa.
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