L'Agente della Riscossione ha impugnato il rifiuto di ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante dall'escussione di una garanzia pubblica gestita da un istituto centrale per conto dello Stato. Il Tribunale aveva escluso la legittimazione dell'Agente, ritenendo che la garanzia non rientrasse nella nozione di finanziamento agevolato e non godesse di privilegio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che le misure di sostegno pubblico alle imprese, inclusa la concessione di garanzie pubbliche, costituiscono un disegno normativo unitario. Di conseguenza, il credito derivante dal pagamento della garanzia gode del privilegio ex articolo 9 del decreto legislativo 123/1998 ed è riscuotibile tramite ruolo. La Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato, ammettendo il credito al passivo con il privilegio richiesto.
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