La Corte di Cassazione ha stabilito che l'irreperibilità del condannato prima dell'inizio della detenzione domiciliare deve comportare la revoca della misura e non la semplice dichiarazione di inefficacia. Il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente utilizzato l'istituto dell'inefficacia, previsto specificamente solo per l'affidamento in prova. La Suprema Corte, pur rilevando l'errore terminologico, ha confermato che il comportamento del soggetto, rendendosi irreperibile, è incompatibile con la prosecuzione del beneficio, disponendo l'annullamento senza rinvio e la contestuale revoca della misura.
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