L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha impugnato quarantuno avvisi di liquidazione per l'imposta straordinaria sugli immobili, rivendicando l'esenzione INVIM benefici ecclesiastici. La Commissione Tributaria Centrale ha negato l'agevolazione, ritenendo che la Santa Sede, quale ente di diritto divino, non possieda i requisiti tipici dei benefici ecclesiastici, come l'erezione canonica. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo tra il vecchio orientamento favorevole e quello successivo più restrittivo sull'esenzione fiscale degli enti religiosi, ha deciso di non emettere una decisione definitiva immediata. Con un'ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per una trattazione approfondita in pubblica udienza, data la particolare rilevanza della questione giuridica.
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