Un uomo, accusato di omicidio, viene sottoposto a custodia in carcere anche sulla base di un 'monologo confessorio' intercettato. La difesa ne eccepisce l'inutilizzabilità perché non ha potuto ascoltare il file audio, ma solo leggere la trascrizione. La Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'inutilizzabilità intercettazioni non scatta se la difesa non si attiva tempestivamente per richiedere l'accesso ai file audio al Pubblico Ministero. La richiesta tardiva, presentata solo durante l'udienza di riesame, non invalida la prova. La misura cautelare è quindi confermata.
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