Un socio di una S.n.c. costituita per 50 anni ha tentato di esercitare il recesso, sostenendo che la durata fosse eccessiva e quindi assimilabile a un tempo indeterminato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4978/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che la valutazione sulla raggiungibilità della scadenza del contratto sociale, basata sull'età dei soci al momento della costituzione, è un'analisi di merito non sindacabile in sede di legittimità, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva negato il diritto di recesso socio in questo specifico caso.
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