Un contribuente ha richiesto un rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia. I tribunali di merito avevano accolto la sua richiesta, ma la Corte di Cassazione ha annullato la decisione. Con l'ordinanza in esame, la Corte ha stabilito un principio fondamentale: per i lavoratori dipendenti, il diritto al rimborso sisma è legato esclusivamente alla loro residenza in uno dei comuni colpiti, e non alla sede dell'azienda per cui lavorano. Poiché il lavoratore non risiedeva in una delle aree designate, la sua richiesta è stata definitivamente respinta.
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