Una parte privata, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Verona nei confronti di un fallimento societario, ha deciso di rinunciare all'atto. La Suprema Corte, verificata la conformità della rinuncia al ricorso ai requisiti legali (artt. 390 e 391 c.p.c.), ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di particolare rilievo è la decisione di non provvedere sulle spese legali, motivata dalla totale assenza di attività difensiva da parte della controparte (il fallimento).
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