Un'associazione nazionale, condannata in appello al risarcimento danni verso una ONLUS, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato con la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in questi casi non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché non si tratta di un rigetto o di un'inammissibilità dell'impugnazione.
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