Una dirigente medica ha contestato la riduzione forfettaria del 30% del suo stipendio accessorio da parte di un'Azienda Sanitaria Locale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6872/2024, ha dichiarato illegittima tale modalità di taglio. Sebbene la riduzione fondi contrattuali sia prevista dalla legge per il contenimento della spesa pubblica, non può essere applicata con un taglio percentuale arbitrario e uguale per tutti. La Corte ha annullato la decisione d'appello e ha rinviato la causa, stabilendo che il calcolo corretto deve basarsi sulla cristallizzazione dei fondi al 2010 e sulla loro riduzione proporzionale in base alle cessazioni del personale, al fine di determinare l'esatta somma da restituire.
Continua »