La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un soggetto che rivendicava l'acquisto per usucapione di un terreno, basandosi su una scrittura privata del 1984. I giudici hanno chiarito che tale atto era un contratto preliminare e che la consegna anticipata del bene configura una detenzione qualificata, non idonea all'usucapione senza prova di interversione. È stata inoltre confermata l'attenuazione dell'onere probatorio per la proprietaria rivendicante, poiché il convenuto aveva riconosciuto la provenienza del bene da danti causa comuni. Infine, è stato negato il diritto all'indennità per le migliorie, poiché l'art. 1150 c.c. si applica solo al possessore e non al detentore.
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