Una società ha agito in giudizio per dichiarare nulla la donazione di alcuni immobili effettuata da un socio in favore del coniuge, rivendicandone la titolarità. Il socio ha eccepito l'avvenuta Usucapione, sostenendo di aver posseduto i beni per oltre vent'anni e di avervi apportato significative migliorie, tra cui una piscina. La Corte di Cassazione ha confermato che il rapporto originario era di detenzione (locazione), escludendo il possesso utile per l'acquisto a titolo originario. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società riguardo all'indennità per i miglioramenti, stabilendo che tale somma può essere liquidata solo se l'immobile è stato effettivamente riconsegnato al proprietario.
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