Le Parti Civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione del Venditore dal reato di appropriazione indebita. Le Parti Civili avevano versato una somma come acconto per una vendita futura legata a un patto di opzione, ma il Venditore non l'aveva restituita dopo la mancata conclusione dell'affare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno stabilito che la mancata restituzione di un acconto non costituisce reato, ma rappresenta solo un inadempimento civilistico. Il denaro, per la sua natura fungibile, entra nel patrimonio di chi lo riceve e perde il carattere di altruità, a meno che non vi sia un espresso e specifico vincolo di destinazione. Di conseguenza, il Venditore è stato definitivamente assolto, mentre le Parti Civili sono state condannate al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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