La Cassazione affronta un caso di distanze tra costruzioni e la corretta interpretazione del titolo esecutivo. Dei proprietari avevano ottenuto una sentenza che obbligava i vicini ad arretrare un terrazzo coperto a 5 metri dal confine. I vicini eseguivano i lavori, spostando il terrazzo ma non lo sporto del tetto, che rimaneva a una distanza inferiore. I proprietari avviavano un'esecuzione forzata, ma i costruttori si opponevano. La Corte Suprema ha dato ragione ai costruttori, stabilendo che l'ordine del giudice era specifico e limitato al terrazzo come indicato nelle planimetrie. Non menzionava il tetto. Pertanto, l'esecuzione forzata non poteva estendere l'obbligo a elementi non espressamente indicati nella sentenza. Vince chi esegue l'ordine alla lettera.
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