Il Contribuente, un lavoratore autonomo colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del novanta per cento delle imposte versate per il triennio 1990-1992. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso considerandolo tardivo e configurabile come aiuto di Stato illegittimo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la domanda di rimborso imposte sisma non era tardiva, poiché presentata entro i due anni dalla legge di conversione del 2008. Riguardo alla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, la Corte ha chiarito che l'agevolazione può essere concessa anche ai lavoratori autonomi, purché vengano rispettati i limiti del regolamento europeo sugli aiuti di importanza minore (de minimis). La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice d'appello per verificare il rispetto di tali limiti quantitativi.
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