La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15191/2025, ha stabilito che il rigetto di un'istanza di interpello disapplicativo, emesso ai sensi della normativa previgente (art. 37-bis, d.P.R. 600/1973), è un atto autonomamente impugnabile. La Corte ha chiarito che tale diniego, pur non essendo immediatamente esecutivo, comunica al contribuente una pretesa tributaria definita, legittimando così il ricorso al giudice tributario. La sentenza ha inoltre confermato la legittimazione processuale concorrente di tutti gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
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