Una società holding pura è stata oggetto di un avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che la considerava una società di comodo per il mancato raggiungimento di ricavi minimi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo un principio fondamentale: per una holding pura, la verifica sull'operatività non va fatta sulla holding stessa, ma sulle società da essa partecipate. Se le società controllate sono operative, anche la holding deve considerarsi tale. Inoltre, la mancata distribuzione di utili da parte di una partecipata, se dovuta a ragioni oggettive come la copertura di perdite pregresse, costituisce una causa di disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
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