Un gruppo di investitori ha citato in giudizio il proprio istituto di credito per le perdite subite a causa di investimenti in titoli di stato esteri ad alto rischio, sostenendo una violazione degli obblighi informativi. La banca si è difesa eccependo la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che la prescrizione del danno non inizia a decorrere dalla data dell'investimento, ma dal momento del default dello Stato emittente, ovvero quando il pregiudizio economico è divenuto concreto e percepibile per i risparmiatori.
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