La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione di un estratto di ruolo è inammissibile se il contribuente non dimostra un pregiudizio concreto e attuale. Nel caso di specie, un cittadino aveva contestato debiti previdenziali scoperti tramite l'estratto, lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali. Tuttavia, l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. 602/1973 ha limitato drasticamente la possibilità di impugnare direttamente tale atto, salvo casi eccezionali come la partecipazione a gare d'appalto o la perdita di benefici pubblici. Poiché il ricorrente non rientrava in tali casistiche, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito per difetto di interesse ad agire.
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