Una società contribuente ha scoperto l'esistenza di undici cartelle di pagamento non notificate richiedendo un estratto di ruolo. Ha quindi proposto ricorso per ottenerne l'annullamento. L'Agente della Riscossione ha resistito in giudizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente di riscossione, stabilendo che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile in assenza di un pregiudizio concreto e immediato. Con l'introduzione di nuove norme, infatti, il contribuente può contestare il ruolo solo se dimostra un danno specifico, come la perdita di benefici pubblici o il blocco di finanziamenti. Non essendoci prova di tali danni, il ricorso originario della società è stato dichiarato inammissibile, determinando la vittoria dell'Agente della Riscossione.
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