La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, motivando che l'intensità del dolo e i numerosi precedenti penali dell'imputato sono elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, rendendo il fatto non particolarmente tenue. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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