Un avvocato, prima iscritto come 'avvocato stabilito' e poi integrato nell'albo ordinario, si è visto negare l'accesso all'albo dei cassazionisti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19976/2024, ha chiarito che l'anzianità maturata come avvocato stabilito non è cumulabile con quella successiva, poiché le due iscrizioni corrispondono a forme diverse di esercizio della professione basate su titoli differenti. Sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, la Corte ha stabilito un importante principio di diritto sull'anzianità professionale.
Continua »