La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione a carico di due amministratori. La Corte ha ribadito che, in caso di prelievi ingiustificati, spetta all'amministratore l'onere di provare la loro destinazione a scopi sociali. Ha inoltre confermato la responsabilità dell'amministratore di fatto, la cui condotta gestoria è stata continua e significativa, e ha rigettato le censure procedurali relative all'acquisizione di prove nel giudizio abbreviato.
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