Un professionista ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare per un credito di 160.000 euro relativo a perizie di stima effettuate per un gruppo societario. Il curatore fallimentare ha sollevato un'eccezione di inadempimento, sostenendo che la stima fosse inidonea poiché priva di valutazioni sull'avviamento negativo e sulla continuità aziendale. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente accolto la domanda del professionista, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, ravvisando una possibile responsabilità professionale. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito non può definire l'oggetto dell'incarico basandosi solo sulla prestazione effettivamente resa, ma deve obbligatoriamente esaminare la lettera di incarico per verificare se il professionista abbia rispettato gli accordi contrattuali originari.
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