La Corte di Cassazione ha chiarito che lo scorrimento graduatoria nel pubblico impiego non garantisce l'inquadramento economico previsto dal bando originario se, nel frattempo, è intervenuto un nuovo CCNL. Nel caso di specie, alcuni lavoratori assunti nel 2019 tramite una graduatoria del 2010 pretendevano il livello D3. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l'assunzione deve seguire le regole vigenti al momento della firma del contratto, che prevedevano l'ingresso al livello D1. Poiché la procedura concorsuale si era conclusa anni prima con l'approvazione della graduatoria, non era applicabile alcuna clausola di salvaguardia.
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