La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di alcune lavoratrici che, dopo un percorso di stabilizzazione, hanno contestato il loro livello di assunzione. Le dipendenti, assunte come Educatrici Professionali, ritenevano errato il loro inquadramento post stabilizzazione perché non possedevano la laurea, titolo di studio introdotto come requisito da una legge successiva. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: per il corretto inquadramento, non conta la legge attuale, ma i requisiti specificati nel bando di stabilizzazione. Poiché il bando richiedeva solo il diploma di scuola superiore, titolo che le lavoratrici possedevano, la loro classificazione nella categoria D è stata giudicata corretta e legittima.
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